L’iperammortamento 2026 maggiora il costo deducibile ai fini IRPEF/IRES degli investimenti in beni 4.0 e negli impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile, con aliquote fino al 180%. Riguarda gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e si attiva tramite la piattaforma GSE, aperta dalle 12:00 del 12 giugno 2026. Simbiosi affianca le imprese sul fronte impiantistico e, con la propria rete di consulenti, su quello amministrativo.
Cos’è il nuovo iperammortamento 2026
Il nuovo iperammortamento nasce con l’articolo 1, commi da 427 a 436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025. La disciplina attuativa è arrivata in due tempi: il Decreto Interministeriale del 7 maggio 2026, che ha definito requisiti e perimetro, e il Decreto Direttoriale MIMIT del 10 giugno 2026, che ha fissato termini e modelli per le comunicazioni al GSE.
Il meccanismo agisce sul piano fiscale. L’impresa deduce extra-contabilmente quote di ammortamento e canoni di leasing calcolati su un costo di acquisizione maggiorato, attraverso una variazione in diminuzione dell’imponibile in dichiarazione dei redditi. Il beneficio vale ai fini IRPEF e IRES e resta fuori dal calcolo IRAP. Un dettaglio utile per la pianificazione di cassa: l’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 si calcola senza tenere conto dell’agevolazione.
Possono accedervi i titolari di reddito d’impresa che investono in beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Quanto vale: aliquote e fasce di investimento
La maggiorazione cresce al diminuire dell’importo investito, premiando in proporzione gli investimenti più contenuti. Le fasce previste dalla legge sono tre:
| Fascia di investimento | Maggiorazione |
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| Tra 2,5 e 10 milioni di euro | 100% |
| Tra 10 e 20 milioni di euro | 50% |
Le aliquote si applicano in funzione dell’importo degli investimenti completati in ciascuna annualità. Per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, la misura del beneficio è legata anche alla riduzione dei consumi energetici conseguita dal progetto: vale quindi la pena impostare fin dall’inizio il calcolo del risparmio atteso, perché incide direttamente sull’entità dell’agevolazione.
Cosa rientra: il perimetro dei beni agevolabili
Il perimetro copre due famiglie di investimenti.
La prima riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, ricompresi negli Allegati IV e V della Legge 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (i software offerti in modalità software as a service restano esclusi).
È proprio qui che si misura l’estensione più rilevante per chi lavora sull’energia. L’Allegato IV include ora esplicitamente, accanto alle macchine di produzione tradizionali, «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell’energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni». Centrali frigorifere e termiche di nuova generazione, piattaforme di gestione predittiva, sensoristica distribuita e sistemi di monitoraggio entrano così a pieno titolo nel campo dell’agevolazione.
La seconda famiglia comprende i beni materiali strumentali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. I requisiti specifici sono fissati dall’articolo 1, comma 429 della Legge 199/2025 e dall’articolo 8 del Decreto del 7 maggio 2026. Rientrano in questa categoria anche i sistemi di accumulo a batterie (BESS), a condizione che immagazzinino energia autoprodotta da fonti rinnovabili per l’autoconsumo e siano abbinati all’impianto FER nello stesso progetto: il vincolo è funzionale, perché lo stoccaggio deve servire l’energia prodotta dall’impianto, non operazioni di mercato scollegate dall’autoproduzione.
Come si accede: la procedura GSE passo dopo passo
L’accesso passa interamente dalla piattaforma telematica del GSE, denominata NPTR5 e raggiungibile dall’Area Clienti del sito gse.it.
Il percorso si articola in tre comunicazioni obbligatorie, ciascuna subordinata all’esito positivo delle verifiche del GSE prima di poter passare alla fase successiva.
Si parte con una o più comunicazioni preventive, una per ogni struttura produttiva, che servono a prenotare l’agevolazione e impegnano le risorse disponibili. Segue la comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo della prenotazione, che attesta il pagamento di un acconto pari al 20% del costo di ciascun bene (o la stipula del contratto di leasing) accompagnato dall’ordine di acquisto. Si chiude con la comunicazione di completamento, inviata dopo l’interconnessione del bene, che richiede il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Il termine ultimo per il completamento è fissato al 15 novembre 2028.
Lungo tutto il periodo, a fini di monitoraggio degli oneri, l’impresa trasmette ogni anno due aggiornamenti: entro il 20 gennaio una comunicazione periodica con la previsione di utilizzo dell’agevolazione, ed entro il 30 giugno una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote imputabili.
Vale la pena fissare due passaggi che condizionano l’intero iter. L’interconnessione dei beni 4.0 perfeziona l’ammissione al beneficio: finché il bene non dialoga con i sistemi aziendali, l’agevolazione resta sospesa. La spettanza dipende inoltre dal rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dal regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La documentazione (perizie, attestazioni, fatture, DDT e documenti di acquisizione) va conservata per i controlli successivi, mentre la norma lascia libertà sulle diciture in fattura, senza imporne di specifiche.
Cumulabilità: cosa si combina e cosa si esclude
L’iperammortamento si combina con altre agevolazioni finanziate da risorse nazionali ed europee sui medesimi costi, a una condizione, che il beneficio complessivo deve restare entro il costo effettivamente sostenuto e non coprire due volte le stesse quote. Entro questo limite la cumulabilità è ampia.
Risultano cumulabili i contributi a fondo perduto e i finanziamenti agevolati come la Nuova Sabatini, le agevolazioni della ZES Unica e gli incentivi regionali e locali, salvo clausole di incompatibilità previste dalle singole misure. Restano invece alternativi, e quindi non sommabili sullo stesso bene, il credito d’imposta Industria 4.0 e il bonus Transizione 5.0. Su ciascun investimento l’impresa sceglie una sola di queste tre strade.
Dove entra Simbiosi: impianti e dossier sotto lo stesso tetto
L’estensione del perimetro 4.0 ai sistemi intelligenti per la gestione dell’energia tocca esattamente il terreno su cui Simbiosi e SynERE lavorano da anni. Per un’azienda che pianifica investimenti nel triennio 2026-2028, la domanda si sposta dalla teoria al progetto reale. Gli asset in arrivo soddisfano i requisiti di interconnessione da cui dipende il beneficio? Il piano di investimenti rientra nelle fasce giuste? Chi costruisce la perizia asseverata e segue le comunicazioni al GSE?
Sul fronte impiantistico, Simbiosi, attraverso una diagnosi territoriale, progetta, installa e interconnette asset che rispondono ai requisiti sostanziali della disciplina 4.0, ovvero, centrali frigorifere e termiche di nuova generazione, piattaforme AI di processo, digital twin di impianto, monitoraggio continuo di consumi ed emissioni, integrazione con MES e SCADA. I contratti Re.S.Co. spostano inoltre parte del rischio tecnico dal cliente al fornitore, allineando l’investimento ai risultati misurati.
Sul fronte amministrativo, attraverso la rete di consulenti fiscali e specialisti di finanza agevolata, Simbiosi accompagna la perizia tecnica asseverata, la certificazione contabile e l’intero ciclo di comunicazioni al GSE. L’impresa trova così un unico interlocutore che tiene insieme la parte tecnica e quella formale, nella finestra in cui si decide chi arriva preparato.
Per chi sta valutando investimenti in centrali energetiche, sistemi di monitoraggio o impianti di autoproduzione per il triennio 2026-2028, il punto di partenza è il progetto già in valutazione: scriveteci per esaminare insieme il vostro caso.
Domande frequenti sull’iperammortamento 2026
Da quando si possono presentare le domande? La piattaforma GSE per le comunicazioni preventive è operativa dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, nell’Area Clienti del portale gse.it. Per le comunicazioni successive il GSE rilascerà ulteriori istruzioni operative.
La perizia tecnica asseverata è sempre obbligatoria? Sì. La comunicazione di completamento richiede il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Entrambe vanno conservate, insieme a fatture e documenti di acquisto, per gli eventuali controlli
L’iperammortamento è cumulabile con la Transizione 5.0? No: sul medesimo investimento l’iperammortamento esclude sia il bonus Transizione 5.0 sia il credito d’imposta Industria 4.0. Resta invece cumulabile con Nuova Sabatini, ZES Unica e gran parte degli incentivi regionali, entro il limite del costo sostenuto.
Anche il software rientra nell’agevolazione? Rientrano i beni immateriali strumentali nuovi compresi nell’Allegato V della Legge 199/2025. Restano esclusi i software offerti in modalità software as a service.
Il beneficio incide sull’IRAP? No. La maggiorazione rileva ai soli fini IRPEF e IRES, tramite una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, e resta fuori dalla base imponibile IRAP.
Il sistema di accumulo a batterie (BESS) è agevolabile? Sì, quando immagazzina energia autoprodotta da fonti rinnovabili per l’autoconsumo e accompagna l’impianto FER nello stesso progetto: la norma include espressamente gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Un accumulo stand-alone destinato ad arbitraggio sul prezzo o a servizi di rete, scollegato dall’autoproduzione, resta fuori da questo binario.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 427-436 — Gazzetta Ufficiale, 30 dicembre 2025.
- Decreto Interministeriale 7 maggio 2026 e Decreto Direttoriale MIMIT 10 giugno 2026 — MIMIT, Nuovo Piano Transizione 5.0 — Iperammortamento.
- GSE, piattaforma NPTR5 e guida operativa alle comunicazioni — Area Clienti, www.gse.it.
I dati normativi sono aggiornati a giugno 2026. Le condizioni di dettaglio possono essere precisate da circolari e provvedimenti successivi: verificare sempre la fonte ufficiale prima delle decisioni di investimento.

